FONDO NUOVE COMPETENZE | Tutto ciò che c’è da sapere, in pratica – prima parte

da | Dic 2, 2020 | Blog

Luca Viscardi, conduttore e speaker digitale, intervista Laura Colombo sugli strumenti per aiutare le aziende e tornare ad essere competitive.

 

IN EPOCA DI EMERGENZA GLI STRUMENTI MESSI IN ATTO DAL GOVERNO SONO STATI DAVVERO TANTI, ALCUNI ANCHE NAIF A MIO AVVISO – COME IL BONUS PER IL MONOPATTINO – MA, AL NETTO DI COSA HA FUNZIONATO E COSA MENO, OGGI LE IMPRESE HANNO A DISPOSIZIONE VERAMENTE UNA GRANDE OPPORTUNITÀ. L’ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI E’ ORMAI IMPRESCINDIBILE. HO SENTITO DIRE CHE CI SONO NUOVE OPPORTUNITÀ PER FINANZIARE LA FORMAZIONE NELLE AZIENDE

 

A mio avviso, prima di tutto è importante pensare alle agevolazioni fornite in un’ottica di rilancio aziendale e non solo di tampone ad una falla creata da uno tsunami mondiale.
A questo proposito e in quest’ottica oggi abbiamo a disposizione un nuovo fondo, il Fondo Nuove Competenze, che consente di recuperare i costi del personale in formazione.

 

Si tratta di una modalità per ridurre l’orario di lavoro del personale differente dalla cassa integrazione, perché si basa su un concetto di upskilling e reskilling per la competitività dei lavoratori, da una parte, e delle aziende dall’altra.

 

Insomma, non solo l’azienda non perde, ma guadagna formando il proprio personale.

 

Perché di fatto il costo totale del personale in formazione verrà coperto dal Fondo Nuove Competenze incentivando così un investimento sul capitale umano.

 

 

 

MA DI COSA STIAMO PARLANDO E COME SI PUO’ ACCEDERE? 

 

Innanzitutto la dotazione del fondo è costituita da 730 milioni di euro. Potrà essere incrementato con ulteriori risorse dei Fondi paritetici interprofessionali.In concreto, l’azienda può svolgere attività formative recuperando interamente il costo orario del dipendente in formazione.

 

Ora ti faccio un esempio

 

Se l’azienda organizza un corso di formazione con 10 dipendenti che costano all’azienda mediamente 25 euro per ogni ora di lavoro, per ogni ora di formazione riceverà un rimborso pari a 250 euro. Oltretutto questo tipo di aiuto non rientra nemmeno tra gli aiuti di stato e quindi non incide sul “de minimis”.Per stabilire se un’impresa possa ottenere una agevolazione in regime de minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.), in regime de minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti).

 

 

 

MOLTO INTERESSANTE, MA COME FUNZIONA IL MECCANISMO?
L’azienda presenta una domanda entro il 31 dicembre 2020, allegando un accordo sindacale, in cui programma le ore di formazione e i dipendenti da coinvolgere.

 

Una volta approvata la domanda ha 90 gg. di tempo per svolgere la formazione prevista.

 

  • Il requisito essenziale per l’accesso è la sottoscrizione di un accordo sindacale entro, ad oggi, il 31 dicembre 2020; tale patto deve prevedere:
    un progetto formativo;
  • i lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • numero di ore dell’orario di lavoro, fino a 250 a dipendenti, da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze.

 

Per accedere al Fondo, l’azienda deve cessare la cassa integrazione per i dipendenti coinvolti, anche il giorno prima dell’avvio delle attività

 

 

 

MI SEMBRA DAVVERO UNA OPPORTUNITÀ FINALMENTE CONCRETA E WIN WIN PER TUTTO IL SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE. MA SENTI TORNIAMO ALLA PARTE ECONOMICO-FINANZIARIA, PERCHÉ POI LA SOSTENIBILITÀ È FONDAMENTALE AFFINCHE’ UN INTERVENTO DI POLICY COME QUESTO FUNZIONI, L’AZIENDA RICEVERÀ UN RIMBORSO O UN CREDITO DI IMPOSTA?
L’azienda riceverà un rimborso in denaro direttamente dall’INPS. E, altro elemento fondamentale, addirittura il 70% del valore totale lo riceverà in anticipo una volta approvata la domanda.

 

 

 

MA CHE TIPI DI CORSI POSSONO FARE?
Qualunque tipo di formazione sia utile.

 

ANCHE LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA?
Gli indirizzi del fondo non la vietano ma rimandano agli accordi sottoscritti in sede sindacale, si tratta di un tema ancora aperto in attesa di ulteriori chiarimenti.

CONTINUA > Per leggere la seconda parte dell’intervista clicca qui

 

 

STRUMENTI e RISORSE

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